BLOCCO AMMINISTRATIVO ART. 8.3 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Come indicato dalle condizioni generali di fornitura, all’art 8.3 “In caso di mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi pattuiti o, se previsto, di una sola rata del canone, il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio (1) revocare la licenza d’uso del Programma e/o l’accesso ai servizi di cui all’art. 2.8 e, fermo ogni altro rimedio di legge, risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile, oppure (2) sospendere l’esecuzione delle sue prestazioni contrattuali, fermo anche in tal caso ogni altro rimedio di legge; il Fornitore potrà pertanto optare per i rimedi di cui al punto (1) anche dopo avere optato per la sospensione prevista al punto (2).”

 

I servizi saranno ripristinati entro 96 ore dal ricevimento dell’accredito delle scadenze insolute.

La disattivazione dei servizi non è procedura immediata ed avviene solamente nel caso di ripetuti insoluti, anche successivi a solleciti e richieste di pagamento.

Contemporaneamente all’attivazione di questa misura, verranno iniziate le azioni per il recupero del credito e qualsiasi attività di supporto e/o sviluppo è bloccata.

 

Per informazioni potete contattare il referente di progetto o tramite posta elettronica  amministrazione@itecc.it